
LâARTICOLO 9 DELLA BOZZA DEL DISEGNO DI âLEGGE DI STABILITĂ 2015â, PREVEDE UNA PROFONDA RIFORMA DEI REGIMI FISCALI AGEVOLATI. LA LINEA SEGUITA DAL GOVERNO Ă QUELLO DI RIDURRE A TRE (ORDINARIO, SEMPLIFICATO E FORFETTARIO) I REGIMI FISCALI OGGI PREVISTI.
Si tratta di un disegno di legge che potrĂ , pertanto, subire modifiche nellâiter di approvazione parlamentare. Eâ ragionevolmente prevedibile, tuttavia, che lâimpianto della riforma rimarrĂ quello descritto di seguito.
Requisiti dâaccesso
Il nuovo regime forfettario è riservato ai contribuenti persone fisiche, esercenti attivitĂ dâimpresa o arti e professioni, che nellâanno precedente: – hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati allâanno, non superiori ai limiti che saranno fissati per ciascun codice dâattivitĂ ATECO; – hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori non superiori a 5 mila euro lordi; – si sono avvalsi di beni strumentali (anche a titolo di locazione, noleggio leasing) il cui costo a fine anno non è superiore a 20 mila euro.
Lâadesione al nuovo regime forfettario può essere manifestata nel modello AA9 con il quale si richiede lâattribuzione della partita IVA.
Esclusioni
Sono esclusi dal regime forfettario i contribuenti che: – si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o per la determinazione del reddito; – non sono residenti in Italia, salvo eccezioni; – effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi; – partecipano contemporaneamente a societĂ di persone, associazioni professionali o societĂ a responsabilitĂ limitata in regime di trasparenza fiscale.
Adempimenti ed esoneri
I contribuenti che aderiscono al nuovo regime forfettario: – ai fini IVA, non devono esercitare la rivalsa dâimposta sulle operazioni poste in essere e non possono esercitare il diritto alla detrazione dellâimposta sugli acquisti; – ai fini delle imposte sui redditi, determinano il reddito imponibile applicando, sullâammontare dei ricavi/compensi percepiti, il coefficiente di redditivitĂ fissato per lâattivitĂ svolta.
Il citato reddito, al netto dei contribuenti previdenziali obbligatori versati, è soggetto a imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP del 15%. Per i primi 3 periodi dâattivitĂ , in presenza di alcuni specifici requisiti, il reddito imponibile è ridotto di un terzo.
Sotto lâaspetto degli adempimenti formali i contribuenti:
– sono tenuti esclusivamente a certificare i corrispettivi e a numerare e conservare le fatture dâacquisto e le bollette doganali ricevute; – devono esclusivamente conservare i documenti fiscali emessi e ricevuti e presentare la dichiarazione annuale dei redditi. Non trovano applicazione gli studi di settore (salvo la richiesta di particolari informazioni in dichiarazione sulla base di quanto previsto da un futuro provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle Entrate) e la ritenuta dâacconto (su specifica richiesta formulata dal contribuente al cessionario/committente).
Cessazione del regime forfettario
Il regime forfettario cessa la sua applicazione a partire dallâanno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti dâaccesso o si rientra in una delle fattispecie di esclusione.
Rapporti con i precedenti regimi agevolati
In generale viene prevista lâabrogazione di tutti i precedenti regimi di favore (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilitĂ , nuove iniziative produttive e regime contabile agevolato) che confluiscono, giĂ a partire dal 2015, nel nuovo regime forfettario, salvo lâopzione per il regime di tassazione ordinario.
Per i contribuenti che hanno applicato nel corso del 2014 il âregime per lâimprenditoria giovanile e lavoratori in mobilitĂ â, tuttavia, è consentito di proseguire nellâapplicazione dello stesso fino al termine del quinquennio agevolato e, comunque, sino al compimento dei 35 anni dâetĂ .