Start-up innovative: le novità contenute nel decreto del MEF in tema di agevolazioni

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Start-up innovative: il punto sulle agevolazioni fiscali – modalità e limiti

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2014 (pubblicato in G.U. il 20 marzo 2014), recante le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in Start-Up Innovative contenuti nell’art. 29 del D.L. 179/2012, si pone un punto su quelle che sono le misure agevolative all’investimento in imprese innovative e le relative modalità operative.

Ciò che per primo salta agli occhi è la riduzione temporale delle agevolazione fiscali inizialmente previste fino all’anno 2016. In base a tele decreto le agevolazioni potranno essere detraibili dall’Irpef e deducibili dall’Ires solo fino al 2015. Infatti, come riporta il primo comma dell’art. 2 del Decreto attuativo, le agevolazioni si applicano nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012. Quindi fino all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2015. Il problema si pone per quelle società che chiudono l’esercizio non in coincidenza dell’anno solare. Prendiamo ad esempio una società che chiude il bilancio al 30 giugno 2013 (per cui il 31 dicembre 2012 rientra nell’anno in corso). I tre esercizi successivi termineranno al 30 giugno 2016.

Vediamo più nel dettaglio cosa prevede il presente Decreto.

Le agevolazioni fiscali riportate nell’art. 4, ripercorrono quanto previsto originariamente dall’art. 29 del D.L. 179/2012. Le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 19% dei conferimenti effettuati in Sti, per un importo non superiore ad Euro 500 mila in ciascun periodo di imposta. L’eventuale eccedenza (cioè detrazione superiore all’imposta lorda) può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del suo ammontare, ma non oltre il terzo.

Per le persone fisiche soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice la detrazione è determinata in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili ed il limite dei 500 mila Euro si applica in riferimento al conferimento effettuato in denaro dalla società.

I soggetti passivi Ires, invece, possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 20% dei conferimenti effettuati nel limite di Euro 1,8 milioni per ciascun periodo di imposta. In caso di eccedenza nel periodo d’imposta considerato, la deduzione può essere riportata nei successivi periodi ma non oltre il terzo.

Nel caso di investimenti in Start-Up Innovative a vocazione sociale o Start-Up Innovative che commercializzano e sviluppano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione per le persone fisiche è elevata dal 19 al 25%, mentre la deduzione per i soggetti Ires passa dal 20 al 27%.

Le agevolazioni fiscali sono applicabili a condizione che l’ammontare complessivo dei conferimenti effettuati in ogni periodo di imposta non ecceda i 2,5 milioni di Euro per ciascuna Sti.

Gli investimenti possono essere effettuati anche per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investono prevalentemente in imprese innovative.

Ma quali sono gli investimenti agevolabili?

Sono agevolabili i conferimenti in denaro iscritti nel capitale sociale e nella riserva soprapprezzo azioni o quote delle Sti o delle società di capitale che investono prevalentemente in imprese innovative, compresi gli investimenti in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione e gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Sono considerati conferimenti in denaro anche le compensazioni dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale.

Nel caso di investimenti in Start-Up Innovative non residenti ma che esercitano nel territorio dello Stato italiano tramite una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.

Il diritto alle agevolazioni fiscali decade nel caso in cui entro due anni dalla data in cui l’investimento è rilevato si verifica la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni in Sti, inclusi tutti gli atti a titolo oneroso che importano una costituzione o un trasferimento di diritti reali di godimento sulla partecipazione. I benefici fiscali decadono, inoltre, nel caso di riduzione del capitale sociale o di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, in caso di recesso o esclusione del socio. La decadenza degli incentivi fiscali si ha, ovviamente, anche nel caso in cui la società perda lo status di Start-Up Innovativa.

La perdita dei benefici fiscali comporta la restituzione di quanto detratto/dedotto, unitamente agli interessi legali maturati.