Il contratto di rete tra le imprese è un recente strumento giuridico introdotto nell’ordinamento italiano a partire dall’anno 2009 con la Legge 09 aprile 2009 n. 33, modificata ed integrata con la Legge 23 luglio 2009 n. 99 e con la Legge 30 luglio 2020 n. 122, che ha convertito il D.L. 78/2010 nonché delle successive Leggi n 134/2012 (art.45) e 221/2012 (art.36).
E’ del tutto evidente che, senza cadere in discorsi demagogici o semplicistici, visto quanto già accaduto nell’anno in corso, diventa necessario creare le condizioni affinchè determinate aziende, specie quelle PMI e aziende artigiane alle quali si rivolge la nostra organizzazione datoriale, valutino l’adozione di questo strumento anche al fine di recuperare produttività e ridurre laddove possibile alcuni costi gestionali, sfruttando le opportune sinergie che un contratto di rete ben gestito genera.
E’ importante rilevare che le imprese stipulanti un contratto di rete “perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”, così come stabilito dalla normativa sopra citata, ribadendo che un contratto di rete non è da confondere con l’attività di un consorzio stabile.
Poiché l’elemento necessario per la definizione di un contratto di rete è la codifica di un rapporto di collaborazione che definisca determinati aspetti operativi, legati anche allo scambio di precise informazioni tra i retisti, è sicuramente importante inquadrare con precisione gli aspetti operativi e contrattuali che rendano chiari i vantaggi e gli elementi che possano garantire “la crescita della reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato”.
Ma in questo ambito, anche i piccoli imprenditori devono ben comprendere che è fondamentale utilizzare nuovi strumenti che possano garantire la sopravvivenza delle PMI e delle aziende artigiane, anche in periodi con scenari economici in continuo mutamento.
Un esempio concreto rispetto alla necessità di definire contratti di rete tra aziende operanti in specifiche filiere, parte dalla semplice analisi di quanto previsto dalle attuali disposizioni legislative legate all’ECOBONUS (L. 77/2020) e dai decreti attuativi emessi in questi giorni.
Ricordiamoci che tale pacchetto normativo (Ecobonus 110%) potrà avere un impatto importante nella gestione dei singoli interventi anche sotto il profilo dell’occupazione generale, solo se anche le piccole imprese potranno usufruire di strumenti finanziari di supporto che consentano alle stesse di operare direttamente in appalti inerenti gli interventi di efficientamento energetico degli edifici. E’ doveroso ricordare che molte piccole aziende necessitano di strumenti di prefinanziamento (onde poter garantire il corretto pagamento della mano d’opera impiegata negli appalti), indipendentemente dalla presenza di soggetti disponibili ad acquisire i crediti di imposta maturati a seguito dell’esecuzione degli interventi previsti, ma che l’attivazione di tali canali spesso risulta difficile a causa di singoli rating non adeguati.
Chi scrive ritiene importante segnalare e favorire questo tipo di contratti tra gli associati UAI, specie per quelle aziende dove è sicuramente possibile ed utile attivare dei contratti di rete che favoriscono l’attività di specifiche filiere.
“Carola Anzalone” Presidente UAI Monza e Brianza e OPR CNEBIFIR Lombardia