Contributi INPS artigiani e commercianti 2016

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PUBBLICATE DALL’INPS LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE DA ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI PER L’ANNO 2016, PARI AL 23,10% PER GLI ARTIGIANI E AL 23,19% PER I COMMERCIANTI, IL REDDITO MINIMALE DA CONSIDERARE PER IL 2016 RIMANE INVARIATO RISPETTO ALL’ANNO 2015; CIRCOLARE INPS DEL 29.01.2016 N. 15

Con Circolare del 29 gennaio 2016 n. 15, l’Inps ha reso note le aliquote contributive per l’anno 2016 dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali. Con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2016, sono pari alla misura del 23,10 %.

Continua ad applicarsi, anche per l’anno 2016, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018.
E’ dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

Per l’anno 2016, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all’anno 2015 ed è pari a € 15.548,00.

Il contributo per l’anno 2016 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2015 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.

Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

  • 16 maggio,
  • 22 agosto,
  • 16 novembre 2016
  • 16 febbraio 2017, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di  reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo acconto 2016.