TIPOLOGIE, NORMATIVA E ASPETTI FISCALI DELLA NUOVA FRONTIERA DEL COMMERCIO NEL TERZO MILLENNIO. TRATTO DALLA GUIDA “COMMERCIO ELETTRONICO: ASPETTI GESTIONALI E OPERATIVI” DI R. PELLINO
Recentemente ha avuto enorme diffusione l’opportunità per gli operatori economici di utilizzare un nuovo mezzo per commercializzare i propri prodotti, il c.d. e-commerce , ovvero “commercio elettronico”. Si tratta di un metodo di scambio, che si affianca e spesso si sostituisce a quelli tradizionali e che in questi anni si è rivelato fonte di problematiche varie per quanto riguarda le modalità di applicazione delle imposte di consumo.
Il fenomeno interessa sia le imposte di consumo europee, principalmente l’Iva, sia quelle previste da altri sistemi fiscali. Con il commercio elettronico le reti telematiche stabiliscono, infatti, un contatto diretto e immediato tra acquirenti e venditori, eliminando del tutto le distanze geografiche e, soprattutto, la necessità di ricorrere a una forma di intermediazione commerciale. Se da una parte, i vantaggi economici producono effetti importanti sull’evoluzione dei prezzi dei prodotti offerti in vendita sul web dall’altra diventa sempre più urgente adeguare i sistemi fiscali.
DEFINIZIONE, TIPOLOGIE E FORME DEL COMMERCIO ELETTRONICO
Si definisce «commercio elettronico» l’attività rivolta all’effettuazione di transazioni commerciali di beni o servizi attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche.
Nel commercio elettronico (e-commerce), l’acquirente visiona i beni o servizi su un catalogo on line messo a disposizione dal cedente all’interno di un proprio sito web o di un portale e procede direttamente all’ordine del prodotto attraverso la rete Internet.
Il pagamento può avvenire elettronicamente mediante utilizzo di carte di credito o sistemi di pagamento elettronici (pay pal e similari), ovvero mediante bonifico o contrassegno postale, in base alle modalità di vendita e della tipologia di acquisti effettuati.
In sintesi, può essere definita commercio elettronico l’attività commerciale caratterizzata da transazioni per via elettronica, che consiste nella:
- commercializzazione di beni e servizi ;
- distribuzione on-line di prodotti in formato digitale;
- effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa;
- stipula di appalti pubblici e applicazione di procedure di tipo transattivo della Pubblica amministrazione.
Le tipologie di commercio elettronico vengono classificate a seconda dei soggetti che partecipano al processo di vendita:
- business to consumer (B2C), è destinato al consumatore finale. Attraverso questo sistema di vendita, gli operatori del commercio elettronico (business o imprese) offrono servizi e prodotti via Internet al consumatore finale (consumer).
- business to business (B2B), ha lo scopo di incrementare le transazioni e gli affari tra aziende.
- business to administration, fa riferimento esclusivamente ai rapporti, gestiti mediante reti telematiche, fra le imprese e gli enti non commerciali.
A seconda delle modalità di vendita e della tipologia di prodotti si distingue fra:
- commercio elettronico indiretto (off line): riguarda la cessione di beni materiali visionabili su un catalogo on line nel quale vengono descritte le caretteristiche merceologiche dei beni, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. A seguito dell’ordine il bene viene spedito o consegnato all’acquirente con i canali tradizionali (spedizione postale, vettore, corriere); il pagamento può avvenire o direttamente al momento dell’ordine in via elettronica (carta di credito o altri sistemi elettronici di pagamento) oppure alla consegna.
In questo caso il commercio elettronico, salvo per la differente modalità di ordinazione dei beni acquistati, non si discosta dalle ordinarie altre forme di vendita;
- commercio elettronico diretto (on line): riguarda la cessione di beni immateriali e servizi informatici forniti attraverso «Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e, in assenza della tecnologia dell’informazione, impossibile da garantire» (art. 11, Regolamento CE, 17.10.2005, n. 1777/2005; in merito R.M. 15.11.2004, n. 133/E e 21.7.2008 n. 312/E).
La transazione commerciale in questo caso avviene esclusivamente in via telematica: l’acquirente visiona sul catalogo on line il bene o servizio da acquistare, procede all’ordine, esegue il pagamento con sistemi elettronici, effettua il download del bene acquistato oppure gli viene fornito il servizio acquistato. Questa tipologia di commercio elettronico comporta, quindi, la completa dematerializzazione della transazione commerciale, essendo il bene acquistato intangibile ed immateriale.
COMMERCIO ELETTRONICO : LA NORMATIVA
Prima di intraprendere un’attività di commercio elettronico è opportuno avere un chiaro quadro del panorama legislativo che regola tale attività. Le norme da seguire per lo svolgimento di attività di commercio elettronico sono alquanto numerose. Le principali vengono di seguito elencate:
- D.lgs. 114/98 riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997
- D.lgs. 185/99 attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza
- D.lgs. 70/2003 attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
1. D.lgs. 114/98:
La cd “legge Bersani” ovvero il d.lgs. n. 114/98, contiene la riforma della disciplina dell’”esercizio dell’attività commerciale”. In esso l’e-commerce non trova un suo spazio specifico e viene relegato semplicemente ad una tra le “forme speciali di vendita al dettaglio” (art.4, comma 1) e, più precisamente alla “vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione”.
La normativa prevede :
• al primo comma l’obbligo, da parte di chi vuole intraprendere un’attività commerciale, di inviarne comunicazione almeno trenta giorni prima del suo inizio al comune di residenza dell’esercente. Le sanzioni per mancata comunicazione sono amministrative: si può incorre in una multa oppure in casi particolarmente gravi, si rischia di vedersi sospesa l’attività anche se per un massimo di 20 giorni.
• al terzo comma precisa che “nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività prescritti dall’art. 5, nonché il settore merceologico di attività”.
Segue, quindi, che per avviare l’attività di commercio via internet, si deve dare comunicazione preventiva (Modello COM6)) al Comune nel quale l’esercente ha la residenza
2.D.lgs. 185/99:
In seguito all’impetuoso sviluppo di Internet, il legislatore comunitario è nuovamente intervenuto con la direttiva n. 97/7/Ce “riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza”, volta a creare un sistema uniforme di tutele in relazione ai contratti stipulati dai consumatori dei diversi Stati membri.
In particolare la definisce contratto a distanza qualunque contratto avente per oggetto beni o servizi che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto; vengono, inoltre, definiti gli obblighi informativi diretti alla conclusione del contratto.
3. D.lgs. 70/2003:
Attraverso il d.lgs 70/2003 l’ Italia ha dato attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. Come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento di attuazione, la direttiva europea sul commercio elettronico si fonda sulla clausola mercato interno ed è volta ad assicurare la libera prestazione dei servizi on-line nell’insieme della Comunità, creando regole uniformi per il commercio elettronico, che è, per sua stessa natura, senza frontiere.
Per quanto riguarda l’Iva, con l’emanazione della direttiva del Consiglio 7 maggio 2002, n. 2002/38/Ce e delle successive direttive e regolamenti, viene introdotto un regime speciale per le operazioni di commercio elettronico diretto. Si stabilisce, infatti, che:
- tutte le forniture tramite mezzi elettronici devono essere considerate prestazioni di servizi;
- la tassazione ai fini Iva deve avvenire nel luogo del consumo;
- i servizi elettronici utilizzati nel territorio dell’Unione europea devono essere assoggettati a Iva nel singolo Paese del consumo quando sono posti in essere da un soggetto residente in un Paese non appartenente all’Unione europea;
- per i soggetti extra Ue devono essere emanate procedure semplificate per l’assolvimento degli obblighi tributari che derivano dall’effettuazione delle predette operazioni nel territorio dell’Unione europea.