Alla luce dei 3 decreti di riforma complessiva del DM 10 marzo 1998 emanati nel mese di settembre dell’anno 2021 che sono i seguenti:
Decreto Controlli (01.09.2021)
Decreto GSA (02.09.2021)
Decreto Minicodice (03.09.2021)
Carola Anzalone Presidente UAI Monza e Brianza e OPR CNEBIFIR Lombardia ha riassunto alcuni aspetti rilevanti con impatto immediato:
- Vengono rivisti i modelli e programmi formativi per gli addetti al servizio antincendio, oltre a definire specifici parametri di competenza per i docenti impiegati in tale attività formativa;
- Vengono ridefiniti gli approcci alla manutenzione dei presidi antincendio con le relative modalità di registrazione;
- Vengono definiti aspetti specifici per la valutazione del rischio incendio; Ai sensi dell’art. 62 del Decreto Minicodice “si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
Questi decreti sono entrati in vigore da qualche giorno e come spesso accade, gli importanti argomenti presenti in questi decreti sono stati molto dibattuti all’interno di contesti legati agli esperti o addetti ai lavori, ma, viste tutte le problematiche che hanno dovuto affrontare nell’ultimo periodo gli imprenditori, probabilmente in molti hanno pensato che si trattasse di un nuovo orpello legato all’applicazione del Testo Unico Sicurezza per il quale delegare i consulenti esterni o gli RSPP, partendo dal presupposto che gli stessi riescano a dare sempre la giusta risposta per affrontare questo tipo di problemi, magari producendo documenti inutili o facendo spendere ulteriori risorse alle imprese.
La responsabile di UAI Monza e Brianza e OPR CNEBIFIR Lombardia ritiene che sia importante per gli imprenditori comprendere i capisaldi di questa riforma, al fine di integrare gli aspetti di valutazione dei rischi previsti all’interno della propria organizzazione, anche con lo scopo di limitare costi inutili o di produrre carta non in linea con le previsioni normative, all’interno del quale il datore di lavoro rischia di sottoscrivere impegni di cui magari non comprende il reale impatto.
“L’argomento – sottolinea Anzalone – dovrà necessariamente essere approfondito con percorsi specifici”.
Con l’entrata in vigore del d.m. 3 settembre 2021, come cita il testo richiamato, la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali dovrà essere effettuata in conformità ai criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, indicati all’art. 3 del decreto:
1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (cd. Codice di prevenzione incendi).
4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (cd. Codice di prevenzione incendi).
“Uno degli aspetti più importanti – spiega Anzalone – riguarda le competenze specifiche che il RSPP dovrà possedere, che non sono sempre e comunque scontate. Inoltre, il problema si pone per i datori di lavoro che svolgono direttamente l’incarico di RSPP, i quali, seppur hanno frequentato lo specifico corso previsto dalla normativa vigente in funzione del rischio aziendale, visto il contenuto dei programmi definiti, difficilmente potranno essere in possesso delle competenze richieste dai nuovi decreti”.